Corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro: elenco, contenuti, modalità e aggiornamenti

23 mar 2026

Corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro: elenco, contenuti, modalità e aggiornamenti

Corsi obbligatori sicurezza sul lavoro: chi deve formarsi, quante ore servono, cosa si può fare online e cosa richiede pratica. Indicazioni essenziali e aggiornate per restare conformi.

I corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro sono uno degli strumenti principali con cui l’azienda assicura conformità normativa e tutela dei lavoratori.

La formazione non è un elemento accessorio, ma un obbligo previsto dalla legge e parte integrante dell’organizzazione aziendale.

Conoscere l'elenco dei corsi obbligatori, i contenuti minimi e le frequenze di aggiornamento è fondamentale per operare in modo conforme.

Il quadro normativo di riferimento è definito principalmente dal Decreto Legislativo 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regioni che ne disciplinano l’applicazione pratica.

Corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro: il quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di assicurare a lavoratori e figure della prevenzione una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza.

L’art. 37 definisce l’obbligo formativo e rimanda agli Accordi Stato-Regioni la disciplina operativa dei percorsi (durate, contenuti minimi, modalità e aggiornamenti). In particolare:

  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR, G.U. n.119 del 24/05/2025): riferimento per durata, contenuti minimi, modalità e aggiornamenti dei percorsi formativi (tra cui lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP e abilitazioni attrezzature).
  • Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016: riferimento storico del quadro precedente per i percorsi RSPP/ASPP, oggi rilevante soprattutto per il riconoscimento della formazione pregressa e le transizioni previste dall’Accordo 2025.

Formazione obbligatoria per i lavoratori

Il percorso formativo per ogni collaboratore è strutturato in due momenti distinti, pensati per fornire sia una base teorica che strumenti operativi concreti.

La formazione generale, con una durata minima di 4 ore, fornisce le basi concettuali necessarie per comprendere i meccanismi della prevenzione, definendo con chiarezza i diritti, i doveri e l'organizzazione della sicurezza all'interno del contesto aziendale.

A questo modulo si affianca la formazione specifica, il cui impegno orario è strettamente legato al settore di appartenenza e al livello di rischio dell'azienda (basso, medio o alto).

L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR) stabilisce una durata minima differente:

  • 4 ore per le attività a rischio basso.
  • 8 ore per le realtà a rischio medio.
  • 12 ore per i settori a rischio alto.

I contenuti di questa fase sono strettamente tecnici e riguardano i rischi legati alle mansioni, l'utilizzo corretto delle attrezzature e le procedure operative da seguire per evitare infortuni.

Per assicurare che queste competenze rimangano efficaci nel tempo, è previsto un aggiornamento con periodicità quinquennale, della durata minima di 6 ore, a decorrere dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

La formazione per il datore di lavoro e l'RSPP

Il datore di lavoro ricopre un ruolo centrale non solo come garante della formazione altrui, ma anche come figura potenzialmente operativa nella gestione della sicurezza.

Quando previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del SPP assumendo il ruolo di RSPP. La possibilità dipende dalle condizioni previste per la specifica attività/organizzazione e dai requisiti formativi stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 (Rep. atti 59/CSR).

Per il datore di lavoro che svolge i compiti del SPP, l’Accordo 2025 prevede un aggiornamento quinquennale con durata minima di 8 ore (decorrenza dalla conclusione del modulo comune).

Se invece l’incarico è affidato a un professionista esterno o a un dipendente interno, si applicano i criteri previsti per RSPP/ASPP (art. 32): il percorso si articola nei moduli A, B e C, con i relativi aggiornamenti periodici. Per chi ha già svolto formazione in precedenza, valgono le regole di riconoscimento e transizione previste dallo stesso Accordo.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura obbligatoria in ogni azienda con almeno un lavoratore occupato.

Il suo ruolo di consultazione e controllo richiede una preparazione specifica, che si traduce in un corso di formazione iniziale della durata minima di 32 ore.

Durante questo percorso vengono affrontati temi determinanti: dal quadro normativo alla metodologia di valutazione dei rischi, fino alle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Per garantire che l'RLS mantenga un ruolo attivo ed efficace, la legge prevede un aggiornamento annuale obbligatorio.

L’impegno temporale in questo caso è legato alle dimensioni dell’impresa:

  • 4 ore annue per le aziende che occupano da 15 a 50 lavoratori.
  • 8 ore annue per le realtà che superano i 50 dipendenti.

Addetti alle emergenze: antincendio e primo soccorso

La gestione delle criticità immediate è affidata agli addetti alle emergenze, figure operative incaricate di intervenire tempestivamente in caso di pericolo.

Addetti antincendio

La formazione è regolata dal D.M. 2 settembre 2021, che classifica i corsi per livelli di attività e integra teoria sulla combustione con esercitazioni pratiche di spegnimento. L’aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e durata minima in base al livello: 2 ore (livello 1), 5 ore (livello 2), 8 ore (livello 3).

Addetti al primo soccorso

La formazione è regolata dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, che distingue le aziende in gruppi A, B e C in base a dimensioni e tipologia di attività. Il corso prevede teoria e pratica con simulazioni di intervento. Il percorso formativo ha una durata complessiva minima pari a 16 ore per il Gruppo A e 12 ore per i Gruppi B e C (in base ai tempi indicati nei relativi allegati).

L’aggiornamento è obbligatorio con cadenza triennale, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico. La durata dell’aggiornamento va definita coerentemente con i contenuti minimi previsti dal decreto e con quanto richiesto dal soggetto formatore (meglio indicarla in modo puntuale nel piano formativo aziendale).

Formazione per l’uso di attrezzature specifiche

L’utilizzo di determinate attrezzature di lavoro richiede un’abilitazione specifica, spesso identificata come "patentino", disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR).

Si tratta di un percorso dedicato a macchinari che, per la loro complessità o potenziale pericolosità, necessitano di una competenza tecnica certificata.

Tra le attrezzature soggette a questa abilitazione specifica rientrano, ad esempio:

  • Carrelli elevatori (muletti);
  • Piattaforme di lavoro elevabili (PLE);
  • Gru (a torre, su autocarro o mobili);
  • Trattori agricoli e forestali;
  • Macchine movimento terra (escavatori, caricatori, terne).

I percorsi formativi prevedono sempre una combinazione di moduli teorici e prove pratiche sul campo, con una verifica finale dell'apprendimento.

Per mantenere valida l’abilitazione, è previsto un aggiornamento periodico, con cadenza quinquennale, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti 59/CSR). I percorsi svolti in vigenza dell’Accordo del 22 febbraio 2012 sono fatti salvi.

Modalità di erogazione dei corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro: teoria e pratica

La normativa consente diverse modalità di erogazione dei corsi, a condizione che siano garantiti qualità, tracciabilità e verifica dell’apprendimento secondo le regole previste per ciascun percorso (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025).

Non tutti i corsi possono essere seguiti allo stesso modo: la scelta della modalità dipende dalla natura degli argomenti e dalle attività previste (teoria, esercitazioni, prove pratiche).

  • E-learning (formazione online): consentita solo dove prevista dagli Accordi Stato-Regioni applicabili al percorso formativo, nel rispetto dei requisiti di tracciabilità e verifica dell’apprendimento.
  • Formazione in aula (presenza fisica): richiesta quando il percorso prevede attività, esercitazioni o modalità di verifica che non sono ammesse in e-learning secondo gli Accordi applicabili; è inoltre la modalità di riferimento quando è necessario il confronto diretto con il docente.
  • Addestramento pratico: necessario per i corsi antincendio, primo soccorso e uso attrezzature. Richiede prove pratiche per attestare la capacità di utilizzare presidi e procedure e gestire le emergenze.

Indipendentemente dalla modalità scelta, ogni percorso formativo deve essere supportato da una documentazione rigorosa.

La conformità aziendale si regge sulla corretta tenuta di:

  1. Registri presenze (cartacei o digitali) e, in caso di formazione online, tracciati di partecipazione e completamento (accessi, tempi, test);
  2. Programmi didattici dettagliati che attestino la coerenza con le norme;
  3. Attestati nominali che certifichino l’esito della verifica dell’apprendimento (test finale).

Questi documenti devono essere sempre disponibili e aggiornati per essere esibiti in caso di verifiche da parte degli organi di controllo (ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro).

Corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro: aggiornamenti e scadenze

Uno degli aspetti più rilevanti nella gestione dei Corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro riguarda il rispetto delle scadenze.

Ogni figura aziendale risponde a una scadenza specifica definita dai seguenti riferimenti normativi:

  • Lavoratori – Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni, minimo 6 ore (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti 59/CSR).
  • Preposti – Aggiornamento obbligatorio ogni 2 anni, minimo 6 ore (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti 59/CSR).
  • Dirigenti – Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni, minimo 6 ore (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti 59/CSR).
  • Addetti antincendio - Aggiornamento almeno ogni 5 anni, con durata minima in base al livello: 2 ore (livello 1), 5 ore (livello 2), 8 ore (livello 3) (D.M. 2 settembre 2021).
  • Addetti al primo soccorso – Aggiornamento obbligatorio ogni 3 anni (almeno per la capacità di intervento pratico): 6 ore (Gruppo A) e 4 ore (Gruppi B e C) (D.M. 388/2003)
  • RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) Aggiornamento annuale: almeno 4 ore (imprese da 15 a 50 lavoratori) o 8 ore (imprese con più di 50 lavoratori) (Art. 37, comma 11, D.Lgs. 81/08).
  • Operatori attrezzature (Patentino) - Aggiornamento ogni 5 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti 59/CSR). I percorsi svolti in vigenza dell’Accordo del 22/02/2012 sono fatti salvi.
  • Datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP - Aggiornamento obbligatorio ogni 5 anni (Accordo Stato-Regioni 17/04/2025, Rep. atti 59/CSR).

Organizzare un sistema di monitoraggio interno, con scadenziari e registri aggiornati, consente di mantenere la conformità nel tempo.

Le conseguenze della mancata formazione

L'omissione o il superamento di queste scadenze espone l'azienda a rischi critici previsti dal sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 (Art. 55):

  1. Sanzioni pecuniarie e penali: la mancata formazione può comportare ammenda e/o arresto per il datore di lavoro e i soggetti obbligati, secondo quanto previsto dal regime sanzionatorio del D.Lgs. 81/08 (art. 55), in funzione della violazione contestata.
  2. Sospensione dell’attività: in presenza di gravi violazioni individuate dalla normativa, l’organo di vigilanza può adottare un provvedimento di sospensione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (richiamo ai casi indicati nell’Allegato I).
  3. Responsabilità civile: in caso di infortunio, l’assenza o l’inadeguatezza della formazione può pesare in modo significativo nella valutazione delle responsabilità, perché riduce la capacità dell’azienda di dimostrare di aver adottato misure organizzative e preventive adeguate.

Un sistema formativo integrato per i corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro

La formazione in materia di sicurezza non può essere ridotta a una semplice sequenza di corsi isolati, ma deve essere intesa come un sistema coordinato che coinvolge ogni livello della gerarchia aziendale.

Dal datore di lavoro ai lavoratori, ogni figura ha un ruolo specifico e deve essere preparata in modo coerente con le proprie responsabilità operative e decisionali.

Gestire correttamente i percorsi formativi significa non solo rispettare i rigidi obblighi del D.Lgs. 81/2008, ma anche costruire un’organizzazione più solida, consapevole e strutturata.

In un panorama normativo in evoluzione, la gestione delle scadenze formative e della relativa documentazione è parte integrante della conformità aziendale. Pallottini Antincendi affianca la tua azienda nell’erogazione e nell’organizzazione dei percorsi formativi obbligatori (teoria e addestramento pratico), nella pianificazione degli aggiornamenti e nella corretta tenuta di registri e attestazioni.

Maggiori informazioni su: Corsi obbligatori sulla sicurezza sul lavoro