Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cos’è e come redigerlo correttamente

8 set 2025

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cos’è e come redigerlo correttamente

Il DVR è il documento che dimostra l'effettiva valutazione dei rischi sul lavoro: analizza i pericoli, definisce misure di prevenzione e garantisce la massima sicurezza.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è l’atto formale, scritto e obbligatorio, con cui il datore di lavoro dimostra di aver individuato, analizzato e classificato tutti i rischi per la sicurezza e la salute presenti in azienda

È la base operativa di un sistema di prevenzione efficace, indispensabile per pianificare e attuare le misure necessarie a eliminare o ridurre i pericoli.

Prescritto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/2008), il DVR tutela la salute dei dipendenti, previene gli infortuni e garantisce la piena conformità normativa.

Come redigere il DVR in modo corretto? Scopriamo insieme i passaggi fondamentali e le linee guida da seguire per un documento completo ed efficace.

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta una fotografia dettagliata e aggiornata della situazione di sicurezza e salute all'interno di un'azienda.

Non si tratta di un modello standardizzato, ma di un documento su misura che riflette le specificità di ogni realtà lavorativa, tenendo conto del settore di attività, dei processi produttivi e delle persone coinvolte.

Il DVR deve contenere una serie di elementi fondamentali per garantire un'analisi completa e rigorosa dei rischi, dimostrando il rispetto degli obblighi normativi.

Nello specifico, il documento deve includere:

  • Identificazione dei pericoli: una mappatura precisa di tutti i pericoli presenti negli ambienti di lavoro, nei processi produttivi, nelle attrezzature, nei macchinari e nelle sostanze utilizzate.
  • Valutazione dei rischi: un'analisi approfondita che stima la probabilità e la gravità dei potenziali danni, classificando i rischi in base alla loro priorità.
  • Misure di prevenzione e protezione: l'elenco delle azioni già adottate per eliminare o ridurre i rischi, come l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) o l'implementazione di sistemi di sicurezza.
  • Piano di miglioramento: la definizione di un programma di interventi mirati a perfezionare le misure di sicurezza esistenti e a intervenire sulle criticità rilevate.
  • Programmi di formazione e informazione: la descrizione delle attività formative e informative destinate ai lavoratori per renderli consapevoli dei rischi e delle procedure di sicurezza.

La redazione del DVR è un obbligo inderogabile per il datore di lavoro e trova la sua disciplina nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): principali riferimenti normativi

Disciplinato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è lo strumento fondamentale attraverso cui vengono stabiliti i contenuti, le tempistiche e le modalità di gestione che il datore di lavoro deve rispettare.

I principali articoli di riferimento sono:

  • 17 - Obblighi non delegabili: ribadisce che la valutazione dei rischi è un compito esclusivo del datore di lavoro, sottolineando la sua diretta e non delegabile responsabilità.
  • 28 - Contenuti minimi del DVR: definisce i contenuti minimi obbligatori, come la relazione sulla valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, il programma di miglioramento, le procedure e i ruoli aziendali in materia di sicurezza, i nominativi delle figure della prevenzione (RSPP, RLS, Medico Competente) e le valutazioni specifiche (stress lavoro-correlato, gravidanza, differenze di genere, età, provenienza, agenti, macchinari, sostanze). Inoltre, per le nuove imprese, stabilisce che la redazione e formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi può avvenire entro 90 giorni dall’inizio dell’attività. Ma già da subito devono essere adottate le misure di prevenzione e protezione necessarie. (comma 3-bis).
  • 29 - Modalità di redazione e aggiornamento: stabilisce le modalità di elaborazione e aggiornamento, imponendo la collaborazione con RSPP, Medico Competente (se nominato) e RLS, e prevede l’obbligo di rielaborazione “tempestiva” in caso di modifiche organizzative o produttive, nuovi rischi, infortuni gravi o risultanze della sorveglianza sanitaria.

Il documento deve essere conservato in azienda e messo a disposizione degli organi di vigilanza, a prova dell'applicazione delle misure di sicurezza.

Chi deve redigere il DVR?

La redazione del DVR è un obbligo per tutte le aziende che abbiano almeno un lavoratore subordinato (dipendente), indipendentemente dal settore o dalla natura giuridica. L'obbligo riguarda non solo le aziende private e gli enti pubblici, ma anche le cooperative e le associazioni con personale subordinato.

Sono esenti i lavoratori autonomi e le imprese familiari senza dipendenti. Pur non essendo un requisito di legge per loro, la valutazione dei rischi rimane un passo fondamentale per garantire la propria sicurezza sul lavoro.

Perché il DVR è fondamentale?

Oltre alla conformità normativa, il Documento di Valutazione dei Rischi è lo strumento cardine per un sistema di sicurezza efficace.

I suoi vantaggi concreti sono:

  • Tutela dei lavoratori – una corretta valutazione dei rischi riduce drasticamente infortuni e malattie professionali, salvaguardando la salute di chi opera in azienda.
  • Protezione del datore di lavoro – dimostra la diligente gestione dei rischi, limitandone le responsabilità civili e penali in caso di incidenti.
  • Efficienza e organizzazione – funge da guida pratica per l'implementazione di processi lavorativi sicuri, ottimizzando le attività e riducendo i costi legati agli infortuni.
  • Conformità normativa – una redazione accurata previene sanzioni, multe e, nei casi più gravi, la sospensione dell'attività.
  • Reputazione aziendale – un'azienda che investe nella sicurezza si distingue per professionalità e responsabilità, rafforzando la propria immagine sul mercato.

Le 6 fasi per una corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi

La creazione di un DVR completo ed efficace segue un percorso logico e strutturato. Ogni fase è essenziale per garantire un'analisi approfondita e una gestione proattiva della sicurezza in azienda.

Raccolta delle informazioni

La prima fase consiste in un'analisi approfondita e meticolosa di tutti gli aspetti aziendali. Si raccolgono dati sui processi produttivi, si esaminano gli ambienti di lavoro, si inventariano le attrezzature e le sostanze utilizzate e si valuta il numero dei dipendenti coinvolti in ogni attività. Questa raccolta dati iniziale è la base su cui si costruirà l'intero documento.

Identificazione dei pericoli

Successivamente, si procede a mappare e catalogare in modo sistematico tutti i potenziali pericoli presenti. L'analisi non si limita solo ai rischi evidenti, ma si estende a tutti quelli che potrebbero compromettere la salute e la sicurezza: dai rischi fisici (come rumore e radiazioni) a quelli chimici, biologici, ergonomici e organizzativi. Vengono inoltre considerati i rischi specifici legati a macchinari, attrezzature e alla movimentazione manuale dei carichi.

Valutazione dei rischi

Ogni pericolo identificato viene valutato attentamente in base a una stima di probabilità e gravità. Questo processo permette di calcolare il livello di rischio, determinando l'impatto potenziale sull'incolumità dei lavoratori e stabilendo una chiara priorità di intervento.

Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Sulla base della valutazione, si definiscono le azioni necessarie per eliminare o mitigare i rischi. Ciò include sia l'adozione di misure preventive (come l'installazione di protezioni collettive) che protettive (come l'uso di DPI), interventi strutturali, programmi di formazione specifici e la creazione di procedure operative sicure.

Programmazione degli interventi

Viene elaborato un piano dettagliato per l'implementazione delle misure individuate. In questa fase si assegnano priorità, si definiscono tempistiche precise e si individuano le figure responsabili per l'attuazione di ogni intervento. Questo assicura che le azioni non rimangano solo sulla carta, ma vengano concretamente realizzate.

Redazione e firma

Il DVR deve riportare data certa ed essere sottoscritto dal Datore di Lavoro. Ai soli fini della prova della data è prevista anche la sottoscrizione di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), RLS/RLST e Medico Competente (se nominato). La firma di queste figure non ripartisce la responsabilità, che resta in capo al Datore di Lavoro.

Il DVR può essere cartaceo o digitale, purché con data certa (ad esempio, tramite firma digitale, marca temporale, PEC) e sempre disponibile in azienda, per il datore di lavoro, i lavoratori e gli organi di vigilanza.

La corretta esecuzione di queste fasi trasforma il DVR da un semplice adempimento a un pilastro strategico per la sicurezza e la salute in azienda.

Tempistica per l'aggiornamento del DVR

È bene precisare che la valutazione dei rischi non ha una scadenza fissa o una periodicità di aggiornamento obbligatoria stabilita dalla legge. Tuttavia, il datore di lavoro è tenuto a rivedere e aggiornare la documentazione ogni volta che si verificano modifiche significative all'interno dell'azienda.

L'aggiornamento di questo atto formale è richiesto in caso di cambiamenti ai processi produttivi, all'organizzazione del lavoro e all'introduzione di nuove attrezzature o sostanze. Ma anche in seguito a un infortunio grave o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità. Lo stesso vale in caso di cambio del datore di lavoro (anche se non comporta di per sé l’obbligo di rielaborazione, è comunque prudente riesaminare il DVR) o all'apertura di nuove sedi operative.

La legge (art. 29 del D.lgs. 81/08) richiede che il DVR sia rielaborato tempestivamente, con immediata evidenza delle misure adottate. Mantenere lo strumento di prevenzione aggiornato è essenziale per un sistema di sicurezza conforme e funzionante. Nella prassi operativa si adotta spesso il riferimento dei 30 giorni come limite ragionevole per concludere l’aggiornamento, ma si tratta di una buona prassi, non di un obbligo perentorio di legge.

Formazione e DVR: cosa cambia nel 2025

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24/05/2025) aggiorna la formazione ex art. 37: accorpa gli accordi precedenti, standardizza le verifiche di apprendimento e chiede che i corsi siano progettati sui rischi emersi nel DVR.

Tuttavia, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non introduce una cadenza fissa di aggiornamento del DVR, che resta soggetto all’art. 29: rielaborazione quando cambiano i rischi/organizzazione, in caso di infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria.

Le principali novità introdotte dall’Accordo riguardano la formazione:

  • Unificazione e semplificazione normativa – tutti gli accordi precedenti in materia di formazione vengono accorpati e sostituiti, creando un quadro unico e più chiaro.
  • Standardizzazione delle verifiche – le prove di apprendimento diventano strutturate e uniformi a livello nazionale, con criteri condivisi da tutte le Regioni.
  • Durata e aggiornamento dei corsi – vengono ridefiniti i tempi di aggiornamento periodico in base a mansioni e rischi specifici.
  • Collegamento stretto con il DVR – la progettazione dei corsi deve partire dai rischi effettivamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi, così da garantire formazione mirata e utile.
  • Maggiore tracciabilità e digitalizzazione – vengono introdotti sistemi più rigorosi per registrare la frequenza ai corsi e documentare le verifiche di apprendimento, anche con il supporto di piattaforme digitali.

Queste novità non modificano le regole di redazione o aggiornamento del DVR, ma ne rafforzano il ruolo come documento di riferimento centrale per progettare la formazione aziendale.

Errori comuni da evitare nella redazione del DVR

Per rendere il Documento di Valutazione dei Rischi realmente efficace, è importante evitare alcune insidie comuni che possono compromettere il valore e l'utilità.

Un errore grave è l'uso di DVR "precompilati" o "fotocopiati", poiché ogni azienda è un ambiente unico e copiare il documento da un'altra realtà è una pratica non conforme e pericolosa: ogni DVR deve essere specifico per l’azienda e i suoi processi.

Un'altra insidia è la valutazione meramente formale, che si limita a compilare tabelle senza un'analisi concreta e un sopralluogo approfondito.

È cruciale non trascurare il coinvolgimento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la cui consultazione è un obbligo di legge e un valore aggiunto essenziale.

Spesso si dimentica anche di includere i cosiddetti rischi emergenti, come lo stress lavoro-correlato o i pericoli ergonomici. Infine, un errore fatale è non aggiornare il documento: un DVR obsoleto a seguito di cambiamenti organizzativi o di nuove attrezzature, perde la sua validità e utilità, ed è, di fatto, come non averlo.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il cuore pulsante del sistema di prevenzione aziendale. Redigere in modo accurato e consapevole significa non solo proteggere le persone, ma anche rispettare la normativa e garantire la solidità e continuità dell'attività imprenditoriale.

Conformità normativa e prevenzione attiva: il DVR come base per una sicurezza efficace

Il Documento di Valutazione dei Rischi garantisce conformità normativa, tutela la salute dei lavoratori e offre al datore di lavoro uno strumento di gestione più consapevole. Non è un atto burocratico da archiviare, ma un processo vivo che richiede aggiornamenti, coerenza con l’organizzazione e integrazione con le altre misure di sicurezza.

Se vuoi rendere la tua azienda più sicura e conforme, investire in formazione, procedure chiare e sistemi antincendio efficaci significa proteggere le persone e il futuro della tua attività. Una gestione efficace della sicurezza sul lavoro è oggi un requisito di competitività, oltre che un obbligo normativo.

Il nostro team affianca imprese di ogni settore con soluzioni integrate e consulenza specialistica, per garantire conformità e continuità operativa. Contattaci senza impegno, possiamo aiutarti a garantire la sicurezza dei tuoi dipendenti e la piena conformità normativa.