DPI: quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale

26 gen 2026

DPI: quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale

Comprendere quali sono i DPI e il loro ruolo nella sicurezza sul lavoro significa andare oltre l’adempimento e ragionare in termini di prevenzione reale.

I Dispositivi di Protezione Individuale, comunemente indicati come DPI, sono strumenti essenziali per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro quando il rischio non può essere eliminato alla fonte.

Un Dispositivo di Protezione Individuale è un’attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono compromettere la sicurezza o la salute durante l’attività lavorativa.

I DPI vengono adottati quando le misure di prevenzione e protezione — come soluzioni tecniche, organizzative o protezioni collettive — non sono sufficienti a ridurre il rischio a un livello accettabile. In questi casi rappresentano l’ultima barriera di difesa tra il lavoratore e il pericolo e il loro utilizzo non è una scelta facoltativa, ma un obbligo previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Comprendere cosa sono i DPI, come vengono classificati e quando devono essere adottati è fondamentale per garantire ambienti di lavoro sicuri, conformi alla normativa e realmente efficaci dal punto di vista operativo.

Quando e perché i DPI sono obbligatori: la gerarchia delle misure di prevenzione

L’obbligo di adottare i Dispositivi di Protezione Individuale non deriva da una scelta discrezionale dell’azienda, ma da un principio fondamentale della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro: il rischio deve essere ridotto prioritariamente attraverso misure di prevenzione e protezione collettiva.

In ogni contesto lavorativo, la gestione del rischio segue una gerarchia precisa. Si interviene innanzitutto eliminando il pericolo alla fonte o riducendolo mediante soluzioni tecniche, organizzative e procedurali; solo quando queste misure non sono sufficienti o applicabili si ricorre ai DPI.

I Dispositivi di Protezione Individuale diventano obbligatori in presenza di un rischio residuo non eliminabile, ossia un rischio che permane nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione possibili. In questo scenario, il DPI non sostituisce la prevenzione, ma la completa, offrendo una protezione diretta al lavoratore.

Questo principio consente di evitare un errore frequente: utilizzare i DPI come soluzione primaria al rischio. Un approccio di questo tipo è contrario alla normativa e riduce l’efficacia complessiva del sistema di sicurezza, affidando la protezione esclusivamente al comportamento individuale.

L’adozione dei DPI deve quindi derivare da una valutazione strutturata dei rischi, formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che consideri l’attività svolta, l’ambiente di lavoro e le mansioni assegnate.

In sintesi, i DPI sono obbligatori quando il rischio non può essere eliminato o ridotto adeguatamente con altre misure e rappresentano l’ultima linea di difesa per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Cosa sono i DPI secondo la normativa

La definizione normativa di Dispositivi di Protezione Individuale è contenuta nell’articolo 74 del D.lgs. 81/2008, che inquadra i DPI come strumenti destinati a proteggere il lavoratore dai rischi presenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, nell’ambito della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Secondo la norma, un Dispositivo di Protezione Individuale è qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata o tenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono compromettere la sicurezza o la salute, inclusi i complementi e gli accessori destinati a tale scopo.

Il D.lgs. 81/2008 disciplina l’utilizzo dei DPI nei luoghi di lavoro, attribuendo specifici obblighi al datore di lavoro, ai dirigenti e ai lavoratori. La normativa regola la scelta dei dispositivi, il loro uso corretto e le attività di formazione e addestramento.

Il quadro normativo è completato dal Regolamento (UE) 2016/425, che definisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza che i DPI devono rispettare per poter essere immessi sul mercato europeo. Il regolamento si applica ai fabbricanti e ai distributori e disciplina progettazione, valutazione della conformità e marcatura CE dei DPI.

Quindi, il D.lgs. 81/2008 regola l’impiego dei DPI nei luoghi di lavoro, mentre il Regolamento (UE) 2016/425 garantisce che i dispositivi immessi sul mercato siano conformi a standard di sicurezza adeguati. Le due normative operano su piani distinti ma complementari e concorrono alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Classificazione dei DPI: categorie I, II e III

La normativa europea prevede una precisa classificazione dei DPI in tre categorie, basata sulla gravità del rischio dal quale il dispositivo è destinato a proteggere il lavoratore. Questa classificazione, definita dal Regolamento (UE) 2016/425, costituisce un riferimento essenziale per la scelta, l’utilizzo e la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale.

La categoria di appartenenza di un DPI non è un elemento formale: incide direttamente sui requisiti di progettazione, sulle procedure di certificazione, sugli obblighi formativi e sulle responsabilità del datore di lavoro.

DPI di Categoria I — rischi minimi

I DPI di Categoria I sono dispositivi di progettazione semplice, destinati a proteggere il lavoratore da rischi minimi, i cui effetti possono essere valutati direttamente dall’utilizzatore.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, i dispositivi utilizzati per:

  • la protezione da lesioni meccaniche superficiali;
  • il contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi;
  • l’esposizione a condizioni atmosferiche non estreme.

Per questi DPI, la normativa prevede procedure di valutazione della conformità semplificate, coerenti con il livello di rischio associato.

DPI di Categoria II — rischi intermedi

I DPI di Categoria II comprendono tutti i dispositivi che non rientrano né nella Categoria I né nella Categoria III. Sono destinati a proteggere da rischi intermedi, che possono comunque causare infortuni rilevanti se non adeguatamente gestiti.

Appartengono a questa categoria, ad esempio:

  • occhiali e visiere di protezione;
  • elmetti di sicurezza per uso industriale;
  • calzature antinfortunistiche standard.

La Categoria II rappresenta la fascia più diffusa di DPI nei luoghi di lavoro e richiede una valutazione accurata di compatibilità con le mansioni svolte e con l’ambiente operativo.

DPI di Categoria III — rischi gravi o letali

I DPI di Categoria III sono destinati a proteggere il lavoratore da rischi gravi o letali, come la morte o danni irreversibili alla salute. Si tratta dei dispositivi più critici dal punto di vista della sicurezza.

Rientrano in questa categoria, ad esempio, i DPI utilizzati per:

Per i DPI di Categoria III, la normativa prevede requisiti di certificazione più stringenti e l’obbligo di formazione e addestramento pratico specifico, indispensabili per garantire un utilizzo corretto in condizioni operative reali.

Principali tipologie di DPI e ambiti di utilizzo

I Dispositivi di Protezione Individuale comprendono diverse tipologie di DPI, progettate per rispondere a rischi specifici legati all’attività svolta e all’ambiente di lavoro. Il loro utilizzo nei luoghi di lavoro non avviene per categoria di prodotto, ma in funzione dei pericoli individuati attraverso la valutazione dei rischi.

Secondo l’Allegato VIII del D.lgs. 81/2008, che ha carattere indicativo e non esaustivo, i DPI possono essere suddivisi in base all’area del corpo da proteggere. Questo elenco non sostituisce la valutazione dei rischi, che rimane il riferimento principale per individuare i dispositivi realmente necessari.

DPI per la protezione del capo

I DPI per la protezione del capo sono utilizzati in presenza di rischio di urti, caduta di oggetti dall’alto o contatto con parti pericolose.

Rientrano in questa tipologia:

  • elmetti di sicurezza per cantieri e ambienti industriali;
  • caschi per alte temperature o rischi specifici.

Sono fondamentali in settori come edilizia, industria manifatturiera e logistica.

DPI per la protezione degli occhi e del viso

I DPI per la protezione degli occhi e del viso sono necessari in presenza di rischi meccanici, chimici, termici o ottici, come proiezioni, schizzi di sostanze pericolose o esposizione a radiazioni.

Comprendono:

  • occhiali di protezione;
  • maschere e visiere;
  • schermi per operazioni di saldatura.

Un utilizzo corretto è essenziale per prevenire lesioni anche permanenti.

DPI per la protezione delle vie respiratorie

I DPI per la protezione delle vie respiratorie, o dispositivi di protezione delle vie respiratorie (APVR), vengono utilizzati in caso di esposizione a polveri, fumi, vapori, gas o agenti biologici pericolosi.

Possono includere:

  • dispositivi filtranti (FFP1, FFP2, FFP3);
  • autorespiratori e altri dispositivi isolanti.

La scelta dipende dalla concentrazione degli agenti, dalla durata dell’esposizione e dalle caratteristiche dell’ambiente, in particolare negli spazi confinati.

DPI per la protezione dell’udito

I DPI per la protezione dell’udito sono necessari in ambienti con livelli di rumore elevati, che possono causare danni progressivi e irreversibili.

Rientrano in questa categoria:

  • cuffie antirumore;
  • inserti auricolari.

L’efficacia dipende dal corretto livello di attenuazione sonora rispetto all’esposizione misurata.

DPI per la protezione delle mani e degli arti

I DPI per la protezione delle mani e degli arti sono tra i più diffusi e rispondono a rischi meccanici, chimici, biologici e termici.

Includono:

  • guanti di sicurezza contro rischi meccanici;
  • guanti chimici;
  • guanti per calore o freddo.

La scelta deve bilanciare protezione e destrezza operativa.

DPI anticaduta e lavori in quota

I DPI anticaduta sono DPI di Categoria III utilizzati nei lavori in quota, quando il rischio di caduta dall’alto non può essere eliminato con protezioni collettive.

Rientrano in questa tipologia:

  • imbracature di sicurezza;
  • dispositivi di arresto caduta e sistemi di ancoraggio.

Questi DPI richiedono formazione e addestramento pratico specifico per garantire un utilizzo sicuro in condizioni operative reali.

Scelta dei DPI: criteri decisionali e valutazione dei rischi

La scelta dei DPI non può essere casuale né basata su consuetudini operative o sulla semplice disponibilità di magazzino. Deve derivare da una valutazione strutturata dei rischi, coerente con le attività svolte e con l’ambiente di lavoro.

Il punto di partenza è sempre la valutazione dei rischi, formalizzata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che individua i pericoli presenti, ne stima la gravità e definisce le misure di prevenzione e protezione da adottare. Solo dopo aver applicato tutte le misure tecniche, organizzative e collettive possibili è possibile individuare i DPI necessari per la gestione del rischio residuo.

I principali criteri per la scelta dei DPI

Un DPI adeguato deve rispondere a più criteri di scelta, tra loro strettamente collegati.

Il primo è l’idoneità al rischio: il livello di protezione deve essere coerente con la natura e l’intensità del pericolo individuato, evitando sia protezioni insufficienti sia sovradimensionamenti inutili.

Un secondo criterio riguarda la compatibilità con le condizioni di lavoro. Il DPI non deve introdurre nuovi rischi, limitare eccessivamente i movimenti o compromettere lo svolgimento delle mansioni.

Quando è necessario l’uso simultaneo dei DPI, è essenziale verificarne la compatibilità reciproca, per evitare riduzioni dell’efficacia protettiva.

Infine, i DPI devono essere adattabili al lavoratore: ergonomici, regolabili e adeguati alle caratteristiche fisiche dell’utilizzatore, così da favorire un utilizzo corretto e continuativo.

Dal rischio al dispositivo: un processo decisionale

La scelta dei DPI segue un percorso logico:

  • identificazione dei pericoli;
  • valutazione del rischio residuo;
  • individuazione del DPI più idoneo;
  • verifica di compatibilità e adattabilità;
  • definizione delle modalità di utilizzo, manutenzione e sostituzione.

Questo processo deve essere riesaminato ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro, le attrezzature, le mansioni o i dispositivi utilizzati.

Il ruolo delle figure della sicurezza

La selezione dei DPI coinvolge più figure aziendali. Il datore di lavoro è responsabile della scelta e della fornitura, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente, quando previsto.

Un approccio condiviso consente di adottare soluzioni realmente efficaci, evitando scelte solo formali che portano a DPI poco utilizzati o utilizzati in modo scorretto.

Marcatura CE, documentazione e gestione nel tempo dei DPI

Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale immessi sul mercato devono essere dotati di marcatura CE dei DPI, che attesta la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425.

La marcatura CE indica che il DPI è stato progettato e realizzato secondo standard di sicurezza adeguati, ma non garantisce di per sé l’idoneità del dispositivo a uno specifico contesto lavorativo. La scelta del DPI corretto e il suo utilizzo appropriato restano responsabilità del datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi.

Documentazione obbligatoria dei DPI

Ogni DPI marcato CE deve essere accompagnato dalla documentazione obbligatoria dei DPI fornita dal fabbricante, in particolare dalle istruzioni per l’uso dei DPI, indispensabili per un impiego corretto e sicuro.

Le istruzioni devono indicare chiaramente:

  • modalità di utilizzo;
  • limiti di impiego;
  • manutenzione e pulizia;
  • condizioni di stoccaggio;
  • durata di vita e criteri di sostituzione.

Per i DPI destinati al mercato italiano, la documentazione deve essere fornita in lingua italiana, per garantire una comprensione completa da parte di lavoratori e figure della sicurezza.

Gestione, manutenzione e conservazione dei DPI

La conformità normativa dei DPI non si esaurisce al momento dell’acquisto. Una corretta gestione dei DPI nel tempo è essenziale per mantenere l’efficacia protettiva dei dispositivi.

I DPI devono essere:

  • conservati secondo le indicazioni del fabbricante;
  • sottoposti a controlli periodici di usura e funzionalità;
  • sostituiti quando non più idonei o al termine della vita utile.

L’utilizzo di DPI deteriorati, non mantenuti o conservati in modo improprio può compromettere la sicurezza del lavoratore e comportare responsabilità per l’azienda, anche in presenza di dispositivi formalmente marcati CE.

DPI e conformità operativa

La disponibilità di DPI marcati CE, corredati da documentazione completa e correttamente gestiti nel tempo, è un elemento fondamentale del sistema di prevenzione aziendale. Tuttavia, la reale efficacia dipende dalla conformità operativa dei DPI, ossia dalla coerenza tra:

  • valutazione dei rischi;
  • DPI selezionati;
  • modalità di utilizzo;
  • formazione e addestramento.

Solo un approccio integrato consente di trasformare la conformità formale in sicurezza operativa reale.

Responsabilità di datore di lavoro e lavoratore nella gestione dei DPI

La gestione dei DPI coinvolge più soggetti e si fonda su un sistema di responsabilità nella gestione dei DPI definito dalla normativa. I Dispositivi di Protezione Individuale non sono strumenti neutri: la loro efficacia dipende dal modo in cui vengono scelti, forniti, utilizzati e mantenuti nel tempo.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha un ruolo centrale nella gestione dei DPI ed è responsabile dell’organizzazione della protezione individuale nei luoghi di lavoro.

Tra gli obblighi del datore di lavoro rientrano:

  • individuare i DPI necessari sulla base della valutazione dei rischi;
  • fornire dispositivi conformi, adeguati ai rischi e compatibili con le mansioni;
  • assicurare l’utilizzo corretto dei DPI;
  • garantire informazione, formazione e, quando previsto, addestramento pratico;
  • curare manutenzione, conservazione e sostituzione dei dispositivi.

La sola consegna dei DPI non è sufficiente: in caso di controllo o infortunio viene valutata la coerenza tra Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), DPI forniti, modalità di utilizzo e formazione erogata.

Gli obblighi del lavoratore

Anche il lavoratore ha responsabilità specifiche nella gestione dei DPI e deve attenersi alle indicazioni ricevute.

In particolare, tra gli obblighi del lavoratore rientrano:

  • l’uso corretto dei DPI secondo formazione e istruzioni;
  • la cura dei dispositivi assegnati;
  • il divieto di modifiche arbitrarie;
  • la segnalazione tempestiva di difetti o malfunzionamenti.

Il corretto utilizzo dei DPI è parte integrante del comportamento sicuro sul lavoro e contribuisce direttamente all’efficacia delle misure di prevenzione aziendali.

Una responsabilità condivisa, ma non equivalente

La gestione dei DPI si fonda su una responsabilità condivisa nella sicurezza sul lavoro, con ruoli distinti. Il datore di lavoro è responsabile delle scelte organizzative, tecniche e procedurali; il lavoratore dell’uso corretto dei dispositivi.

Quando uno di questi elementi viene meno — DPI inadeguati, formazione insufficiente o utilizzo scorretto — l’intero sistema di prevenzione perde efficacia. Per questo i DPI devono essere considerati parte integrante della cultura della sicurezza aziendale e non semplici dotazioni obbligatorie.

Errori comuni nella gestione dei DPI

La presenza dei Dispositivi di Protezione Individuale in azienda non garantisce automaticamente un livello di sicurezza adeguato. Molti infortuni e non conformità derivano da errori nella gestione dei DPI e da una gestione dei DPI in azienda non coerente con la valutazione dei rischi, più che dalla loro assenza.

Di seguito sono riportati alcuni degli errori più comuni riscontrabili nei luoghi di lavoro.

Considerare i DPI come unica misura di protezione

Uno degli errori più frequenti è affidare la protezione dei lavoratori esclusivamente ai DPI, ignorando la gerarchia delle misure di prevenzione. I DPI non sostituiscono le misure tecniche, organizzative o collettive, ma intervengono solo in presenza di un rischio residuo non eliminabile.

Questo approccio indebolisce il sistema di sicurezza e aumenta la dipendenza dal comportamento individuale.

Fornire DPI non coerenti con il DVR

Un errore ricorrente consiste nel fornire DPI scelti per abitudine o standardizzazione, senza un reale collegamento con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Quando i DPI non sono coerenti con i rischi effettivi o con le mansioni svolte, la protezione risulta inefficace o solo formale, esponendo l’azienda a responsabilità in caso di controllo o infortunio.

Trascurare formazione e addestramento

La consegna dei DPI senza un’adeguata formazione sui DPI, e nei casi previsti senza addestramento pratico sui DPI, è una causa frequente di utilizzo scorretto.

Un DPI non compreso o utilizzato in modo improprio può perdere efficacia o diventare pericoloso, soprattutto quando sono coinvolti DPI di Categoria III.

Non gestire i DPI nel tempo

Trattare i DPI come una dotazione “una tantum”, senza una gestione strutturata nel tempo, porta all’utilizzo di dispositivi usurati, non controllati o mal conservati, con una conseguente perdita di efficacia protettiva.

L’assenza di controlli periodici dei DPI e di criteri di sostituzione rende fragile la gestione dei DPI nel tempo, sia dal punto di vista operativo sia normativo.

Sottovalutare il fattore umano

Un errore spesso sottovalutato riguarda il fattore umano nella sicurezza sul lavoro. DPI scomodi o poco ergonomici tendono a essere utilizzati in modo discontinuo o scorretto.

Una scelta poco attenta e una scarsa considerazione dell’ergonomia dei DPI favoriscono l’elusione delle misure di protezione e riducono l’efficacia dell’intero sistema di prevenzione.

DPI e sicurezza sul lavoro: un approccio sistemico alla prevenzione

I Dispositivi di Protezione Individuale non sono un adempimento isolato, né una semplice dotazione da distribuire. Sono uno strumento che acquista reale efficacia solo quando è inserito in un sistema di prevenzione strutturato, coerente e continuamente aggiornato.

La corretta gestione dei DPI richiede competenze normative, capacità di lettura dei contesti operativi e attenzione costante all’evoluzione dei rischi, delle mansioni e delle condizioni di lavoro. Scelta, utilizzo, formazione, manutenzione e responsabilità non sono fasi separate, ma parti di un unico processo decisionale che incide direttamente sulla sicurezza delle persone e sulla solidità organizzativa dell’azienda.

Il team di Pallottini Antincendi affianca le aziende in questo percorso, supportandole nella valutazione dei rischi, nella corretta individuazione dei DPI e nella costruzione di un sistema di gestione della sicurezza realmente efficace, non solo formalmente conforme.

Un approccio consapevole ai DPI non riduce semplicemente il rischio di sanzioni o non conformità: contribuisce a creare ambienti di lavoro più sicuri, processi più affidabili e una cultura della prevenzione che si traduce in valore nel tempo.

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